La riforma della legge elettorale cambia anche le condizioni di accesso alla competizione per le forze politiche che oggi non sono rappresentate in Parlamento. Tra le modifiche approvate dal Senato, una delle più discusse riguarda infatti il numero di firme necessarie per presentare le liste alle elezioni politiche.
Il nuovo testo porta da 1.500 a 6.000 il numero minimo di sottoscrizioni richieste per collegio alle formazioni politiche non presenti in Parlamento. Il limite massimo passa invece a 7.000. Si tratta, dunque, di un aumento di quattro volte rispetto alla soglia minima prevista dalla disciplina precedente.
L'effetto diventa particolarmente rilevante quando il dato viene riportato sul piano nazionale. Secondo le ricostruzioni pubblicate dopo l'approvazione del Senato, una nuova formazione che volesse presentarsi in tutti i collegi dovrebbe arrivare a raccogliere circa 450.000 firme. Inoltre, la riforma aumenta da un terzo alla metà il numero dei collegi nei quali una lista deve essere presente affinché la candidatura sia ammissibile: anche scegliendo di concorrere soltanto nel minimo necessario di collegi, il totale arriverebbe quindi ad almeno 225.000 sottoscrizioni.
Non vale per tutti: il sistema degli esoneri
L'aumento non riguarda allo stesso modo tutte le forze politiche. Restano infatti previste forme di esenzione per partiti già rappresentati in Parlamento. In particolare, è esonerato dalla raccolta chi dispone di due gruppi parlamentari e, in base alle modifiche introdotte durante l'iter della riforma, anche chi aveva costituito almeno un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025.
Per le formazioni che dispongono invece di una componente parlamentare in almeno una delle due Camere, la richiesta rimane nell'ordine delle 1.500-2.000 firme per collegio. Si determina quindi una differenza significativa tra le condizioni richieste alle forze già rappresentate nelle istituzioni e quelle applicabili alle formazioni che intendono accedere alla competizione elettorale senza una precedente rappresentanza parlamentare.
Perché sono state aumentate le firme
La maggioranza ha motivato la modifica con l'obiettivo di limitare l'eccessiva frammentazione e di richiedere alle nuove formazioni politiche di dimostrare una base minima di consenso prima di partecipare alle elezioni.
La ministra per le Riforme Elisabetta Casellati ha ricondotto la misura alla volontà di contrastare la proliferazione di liste prive di un effettivo radicamento, mentre il ministro Antonio Tajani ha sostenuto pubblicamente la necessità che la partecipazione alle elezioni sia accompagnata dalla dimostrazione di un consenso di base.
La misura è stata però contestata da diverse forze di opposizione e dalle formazioni politiche minori, che sottolineano come l'aumento delle sottoscrizioni possa rendere sensibilmente più oneroso l'accesso alla competizione per i partiti non ancora rappresentati in Parlamento.
Un altro elemento del confronto riguarda le modalità con cui raccogliere le firme. Durante l'esame al Senato è stato respinto un emendamento che proponeva di consentire la raccolta anche attraverso strumenti digitali con firma elettronica qualificata.
Da 1.500 a 6.000: il punto centrale della riforma
Il cambiamento può quindi essere riassunto in pochi numeri: da almeno 1.500 a almeno 6.000 firme per collegio, fino a circa 450.000 sottoscrizioni complessive per una nuova forza politica che voglia presentarsi sull'intero territorio nazionale.
A questo si aggiunge l'obbligo di presentarsi in almeno metà dei collegi, anziché in un terzo come previsto in precedenza.
È proprio la combinazione tra questi due interventi a rendere la disciplina delle firme uno dei punti politicamente più rilevanti della riforma: da una parte l'obiettivo dichiarato di ridurre la frammentazione dell'offerta elettorale, dall'altra il tema delle condizioni richieste alle nuove formazioni per poter accedere alla competizione.
Il testo, tuttavia, non ha ancora concluso il proprio iter parlamentare. Dopo le modifiche approvate dal Senato il 15 settembre, la riforma deve tornare alla Camera per una nuova deliberazione. Solo con l'approvazione definitiva dello stesso testo da parte di entrambi i rami del Parlamento le nuove disposizioni potranno entrare definitivamente nell'ordinamento.

