Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso presentato dalla società Althea nell’ambito della procedura di gara per il servizio di refezione scolastica biologica e sostenibile destinato alle scuole di Battipaglia per l’anno scolastico 2025/2026 come riportato dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola.
L’amministrazione comunale aveva però respinto la richiesta, ritenendo che l’istanza di riservatezza non fosse supportata da motivazioni sufficientemente dettagliate. In particolare, il Comune aveva valutato la domanda come troppo generica e priva di elementi concreti che dimostrassero la presenza di reali segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela.
Dopo il diniego dell’ente locale, la società aveva deciso di rivolgersi al Tar Campania per ottenere l’oscuramento di alcune parti della documentazione di gara. Il tribunale amministrativo, con una sentenza pubblicata il 5 marzo, ha tuttavia confermato la posizione dell’amministrazione comunale, dichiarando infondato il ricorso presentato dall’operatore economico.
Nel provvedimento i giudici amministrativi hanno chiarito che le imprese che partecipano a procedure pubbliche e intendono limitare l’accesso agli atti devono dimostrare in modo puntuale e circostanziato che le informazioni contenute nei documenti siano effettivamente segrete e dotate di un valore economico competitivo. Inoltre, deve risultare che l’azienda abbia adottato specifiche misure per mantenere tali informazioni riservate.
Mensa scolastica a Battipaglia, il Tar respinge il ricorso di Althea
La società aveva chiesto al Comune di non rendere pubbliche alcune parti della propria offerta tecnica e della documentazione collegata alla verifica di anomalia dell’offerta presentata durante la gara. Secondo l’azienda, quei documenti avrebbero contenuto informazioni sensibili legate al proprio patrimonio di conoscenze aziendali, ritenute riconducibili al cosiddetto know-how interno.L’amministrazione comunale aveva però respinto la richiesta, ritenendo che l’istanza di riservatezza non fosse supportata da motivazioni sufficientemente dettagliate. In particolare, il Comune aveva valutato la domanda come troppo generica e priva di elementi concreti che dimostrassero la presenza di reali segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela.
Dopo il diniego dell’ente locale, la società aveva deciso di rivolgersi al Tar Campania per ottenere l’oscuramento di alcune parti della documentazione di gara. Il tribunale amministrativo, con una sentenza pubblicata il 5 marzo, ha tuttavia confermato la posizione dell’amministrazione comunale, dichiarando infondato il ricorso presentato dall’operatore economico.
Nel provvedimento i giudici amministrativi hanno chiarito che le imprese che partecipano a procedure pubbliche e intendono limitare l’accesso agli atti devono dimostrare in modo puntuale e circostanziato che le informazioni contenute nei documenti siano effettivamente segrete e dotate di un valore economico competitivo. Inoltre, deve risultare che l’azienda abbia adottato specifiche misure per mantenere tali informazioni riservate.

