Chiusa la vicenda giudiziaria iniziata nel 2012 a Roscigno a seguito di alcune offese rivolte alla presidente di un seggio elettorale durante lo spoglio: la Corte di Cassazione ha stabilito che il danno all'onore non è mai implicito. Lo riporta InfoCilento.
La presidente del seggio aveva richiesto un risarcimento economico, sostenendo che la gravità degli insulti avesse intaccato la sua dignità e causato un danno morale. Si era infatti descritta come vittima del risentimento degli elettori scontenti e soggetta al pubblico scherno di fronte a tutta la comunità.
Dalla motivazione emerge che l’accertamento di una condotta offensiva in sé non basta per ottenere un risarcimento: è necessario dimostrare come l’offesa abbia inciso concretamente sulla sfera personale dell’individuo. Nel caso specifico, le affermazioni presentate dalla ricorrente sono risultate troppo vaghe per provare un danno concreto.
Danno all'onore mai implicito: niente risarcimento per una presidente del seggio elettorale offesa a Roscigno
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5381 del 10 marzo 2026, ha chiuso una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2012 a Roscigno. Il caso riguardava le offese rivolte alla presidente di un seggio elettorale, che sarebbe stata derisa e insultata durante la proclamazione dei risultati da alcuni cittadini. Sebbene in sede penale fosse stata confermata la condotta offensiva, la Corte ha stabilito che l’offesa all’onore non comporta automaticamente un risarcimento.La vicenda: dallo scontro in piazza all’aula della Suprema Corte
I fatti risalgono alle elezioni amministrative del 6 maggio 2012. Durante la comunicazione dei risultati elettorali da parte della presidente, gli imputati avrebbero scatenato un tumulto tra urla, fischi e ironici applausi, accompagnati da insulti come "venduta" e "statt a casa". Nonostante il Tribunale di Salerno avesse inizialmente condannato i responsabili per oltraggio a pubblico ufficiale, la sentenza penale fu in seguito annullata, portando il caso su un piano puramente civile.La presidente del seggio aveva richiesto un risarcimento economico, sostenendo che la gravità degli insulti avesse intaccato la sua dignità e causato un danno morale. Si era infatti descritta come vittima del risentimento degli elettori scontenti e soggetta al pubblico scherno di fronte a tutta la comunità.
Il principio legale
La Terza Sezione Civile della Cassazione, presieduta da Antonietta Scrima, ha respinto il ricorso della presidente, ribadendo un principio fondamentale nel diritto civile: il danno non patrimoniale deve essere concretamente dimostrato, anche attraverso presunzioni. Non può mai considerarsi automaticamente derivante dal comportamento offensivo (in re ipsa).Dalla motivazione emerge che l’accertamento di una condotta offensiva in sé non basta per ottenere un risarcimento: è necessario dimostrare come l’offesa abbia inciso concretamente sulla sfera personale dell’individuo. Nel caso specifico, le affermazioni presentate dalla ricorrente sono risultate troppo vaghe per provare un danno concreto.

