Cambiano le regole per i certificati di malattia: è riconosciuta la tutela previdenziale anche per la giornata precedente a quella in cui viene emesso, compreso il caso in cui la visita sia effettuata nello studio del medico di medicina generale.
La possibilità, però, non riguarda indistintamente qualsiasi giornata. Il giorno antecedente alla visita deve essere infatti un normale giorno lavorativo. Restano esclusi il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali. In tali circostanze il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale, cioè alla guardia medica.
La data di inizio assume un'importanza rilevante anche per determinare diversi aspetti del trattamento. Da essa dipendono il periodo di carenza, ossia i primi tre giorni normalmente non coperti dall'indennità Inps, le percentuali di indennizzo, la durata massima della prestazione e, in alcune situazioni, anche eventuali conseguenze sanzionatorie, come quelle legate all'assenza ingiustificata durante una visita di controllo. La normativa e le successive disposizioni dell'Inps hanno generalmente fatto coincidere l'avvio dell'evento con la data di emissione della certificazione.
Già in precedenza era prevista una deroga: il giorno immediatamente antecedente poteva essere riconosciuto quando il medico di famiglia effettuava una visita domiciliare e riportava nel certificato la data dalla quale il paziente dichiarava di essere malato.
Pertanto, se i disturbi iniziano in una giornata ma il medico riesce a visitare il lavoratore soltanto il giorno seguente, la decorrenza della malattia può essere fissata anche alla giornata precedente, purché vengano rispettati tutti i requisiti indicati nella nuova circolare.
Il cambiamento assume particolare rilievo considerando le difficoltà sempre maggiori nell'accesso alla medicina generale. La diminuzione dei medici di famiglia, insieme all'incremento delle attività e degli adempimenti a loro carico, ha portato a una maggiore programmazione delle visite negli studi, anche per contenere il sovraffollamento delle sale d'attesa.
Nella realtà quotidiana, tuttavia, l'organizzazione degli ambulatori e il crescente carico di lavoro dell'assistenza primaria possono impedire al medico di visitare il paziente nello stesso giorno in cui compaiono i sintomi.
Secondo l'Inps, non sarebbe corretto attribuire al lavoratore le conseguenze previdenziali derivanti da un differimento della visita dovuto a motivi organizzativi o assistenziali. La nuova interpretazione mira quindi a rendere più omogenea la tutela, evitando che l'inizio della malattia sia condizionato esclusivamente dalla possibilità del medico di effettuare la visita nella giornata stessa oppure in quella successiva.
Qualora venga indicata una data ancora precedente, distante più di un giorno dalla visita, non sarà possibile riconoscere la tutela previdenziale per quel periodo. In una simile situazione, infatti, verrebbe meno il collegamento tra la data indicata e il momento in cui il lavoratore ha effettivamente contattato il medico. La stessa disciplina si applica anche ai certificati relativi alla prosecuzione o alla ricaduta della malattia.
Il comportamento corretto resta quello di rivolgersi al proprio medico nel più breve tempo possibile. Se la visita avviene il giorno dopo l'insorgenza dei sintomi, il medico può indicare come data iniziale quella della giornata precedente, ma soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dall'Inps.
La nuova disciplina riguarda esclusivamente la tutela previdenziale della malattia e non incide sugli altri adempimenti eventualmente previsti dal contratto collettivo o dal rapporto di lavoro, compresi gli obblighi del dipendente relativi alla comunicazione dell'assenza al datore di lavoro.
Certificati di malattia, cambiano le regole: riconosciuto anche il giorno precedente alla visita (ma non sempre)
Il lavoratore dipendente che si ammala può ottenere la tutela previdenziale anche per la giornata precedente a quella in cui viene emesso il certificato medico, compreso il caso in cui la visita sia effettuata nello studio del medico di medicina generale. È questa la principale modifica introdotta dalla circolare Inps n. 92 del 2026, emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Malattia, quando viene riconosciuta la tutela
L'Inps ha rivisto la precedente interpretazione tenendo conto dei cambiamenti che hanno interessato l'organizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio. L'obiettivo è evitare che le difficoltà nel riuscire a ottenere tempestivamente una visita dal medico di famiglia finiscano per penalizzare il lavoratore sotto il profilo previdenziale.La possibilità, però, non riguarda indistintamente qualsiasi giornata. Il giorno antecedente alla visita deve essere infatti un normale giorno lavorativo. Restano esclusi il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali. In tali circostanze il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale, cioè alla guardia medica.
Da quale giorno decorre la malattia
Il principio generale non cambia: per la tutela previdenziale l'evento di malattia parte dalla data riportata nel certificato con cui il medico attesta l'incapacità temporanea a svolgere l'attività lavorativa.La data di inizio assume un'importanza rilevante anche per determinare diversi aspetti del trattamento. Da essa dipendono il periodo di carenza, ossia i primi tre giorni normalmente non coperti dall'indennità Inps, le percentuali di indennizzo, la durata massima della prestazione e, in alcune situazioni, anche eventuali conseguenze sanzionatorie, come quelle legate all'assenza ingiustificata durante una visita di controllo. La normativa e le successive disposizioni dell'Inps hanno generalmente fatto coincidere l'avvio dell'evento con la data di emissione della certificazione.
Già in precedenza era prevista una deroga: il giorno immediatamente antecedente poteva essere riconosciuto quando il medico di famiglia effettuava una visita domiciliare e riportava nel certificato la data dalla quale il paziente dichiarava di essere malato.
La nuova disposizione: retroattività anche per la visita in studio
La circolare interviene proprio sul caso della visita effettuata in ambulatorio. L'Inps modifica il precedente orientamento e stabilisce che la copertura previdenziale può comprendere anche il giorno immediatamente precedente alla compilazione del certificato quando il paziente viene visitato nello studio del proprio medico curante.Pertanto, se i disturbi iniziano in una giornata ma il medico riesce a visitare il lavoratore soltanto il giorno seguente, la decorrenza della malattia può essere fissata anche alla giornata precedente, purché vengano rispettati tutti i requisiti indicati nella nuova circolare.
Il cambiamento assume particolare rilievo considerando le difficoltà sempre maggiori nell'accesso alla medicina generale. La diminuzione dei medici di famiglia, insieme all'incremento delle attività e degli adempimenti a loro carico, ha portato a una maggiore programmazione delle visite negli studi, anche per contenere il sovraffollamento delle sale d'attesa.
Le ragioni del cambio di rotta dell'Inps
Alla base della nuova posizione c'è l'evoluzione dell'assistenza territoriale. Le disposizioni che regolano l'attività dei medici di medicina generale prevedono, in determinate circostanze, che una visita domiciliare richiesta dal paziente entro le 12 del giorno successivo possa essere effettuata entro quella stessa giornata, quando il medico ne ravvisi la necessità.Nella realtà quotidiana, tuttavia, l'organizzazione degli ambulatori e il crescente carico di lavoro dell'assistenza primaria possono impedire al medico di visitare il paziente nello stesso giorno in cui compaiono i sintomi.
Secondo l'Inps, non sarebbe corretto attribuire al lavoratore le conseguenze previdenziali derivanti da un differimento della visita dovuto a motivi organizzativi o assistenziali. La nuova interpretazione mira quindi a rendere più omogenea la tutela, evitando che l'inizio della malattia sia condizionato esclusivamente dalla possibilità del medico di effettuare la visita nella giornata stessa oppure in quella successiva.
La retroattività si ferma a 24 ore
La possibilità di far decorrere il certificato dal giorno precedente non può andare oltre le 24 ore. Nel documento medico, nell'apposita voce «Dichiara di essere ammalato dal...», il medico dovrà indicare come data di inizio esclusivamente la giornata antecedente alla visita.Qualora venga indicata una data ancora precedente, distante più di un giorno dalla visita, non sarà possibile riconoscere la tutela previdenziale per quel periodo. In una simile situazione, infatti, verrebbe meno il collegamento tra la data indicata e il momento in cui il lavoratore ha effettivamente contattato il medico. La stessa disciplina si applica anche ai certificati relativi alla prosecuzione o alla ricaduta della malattia.
Sabato, domenica e festivi: i casi esclusi
Il calendario introduce un'ulteriore limitazione. Il giorno precedente alla visita non può essere riconosciuto ai fini previdenziali quando coincide con:- sabato;
- domenica;
- una festività infrasettimanale.
Come deve comportarsi il lavoratore
La modifica introdotta dall'Inps non consente al dipendente di stabilire autonomamente che la malattia sia iniziata il giorno precedente. L'eventuale decorrenza retroattiva deve essere riportata nel certificato e certificata dal medico sulla base della valutazione clinica.Il comportamento corretto resta quello di rivolgersi al proprio medico nel più breve tempo possibile. Se la visita avviene il giorno dopo l'insorgenza dei sintomi, il medico può indicare come data iniziale quella della giornata precedente, ma soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dall'Inps.
La nuova disciplina riguarda esclusivamente la tutela previdenziale della malattia e non incide sugli altri adempimenti eventualmente previsti dal contratto collettivo o dal rapporto di lavoro, compresi gli obblighi del dipendente relativi alla comunicazione dell'assenza al datore di lavoro.

