Sono state pubblicate le motivazioni con cui la Quinta Sezione della Corte di Cassazione aveva respinto il primo ricorso presentato da Franco Alfieri per ottenere la revoca degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul presunto patto elettorale politico-mafioso legato alle elezioni amministrative del 2019 a Capaccio Paestum.
Capaccio Paestum, patto Alfieri–Squecco: perché fu respinto il primo ricorso sui domiciliari
La misura cautelare era stata inizialmente confermata dalla Suprema Corte, mentre in seguito la Prima Sezione della Cassazione ha annullato il provvedimento con rinvio al Tribunale del Riesame, accogliendo un secondo ricorso presentato dai legali dell’ex sindaco alla luce del mutato quadro politico-amministrativo della città dei Templi.
Due diverse sezioni della Suprema Corte hanno dunque adottato valutazioni differenti sulla vicenda. Nel frattempo, il 27 febbraio scorso si è svolta una nuova udienza davanti al Tribunale di Salerno, e da allora Alfieri è in attesa di conoscere la decisione sul suo eventuale ritorno in libertà.
Le accuse sul presunto patto elettorale
Secondo l’impostazione accusatoria, Alfieri – candidato sindaco nel 2019 – avrebbe accettato la promessa di sostegno elettorale da parte del pregiudicato capaccese Roberto Squecco, già condannato per camorra. In cambio, avrebbe promesso di non procedere all’abbattimento del Lido Kennedy, struttura balneare riconducibile allo stesso Squecco.
La difesa dell’ex sindaco, rappresentata dagli avvocati De Caro e D’Alessandro, ha invece contestato l’esistenza di un patto di natura mafiosa, sostenendo che non vi fossero prove di un accordo concreto né dell’utilizzo del metodo mafioso. Secondo i legali, si sarebbe trattato al massimo di un normale sostegno elettorale.
Le motivazioni della Quinta Sezione
Nelle motivazioni depositate il 9 marzo 2026, la Quinta Sezione della Cassazione ha ritenuto invece consistenti gli indizi già valutati dal Tribunale del Riesame di Salerno e coerente il quadro ricostruito dagli investigatori.
Secondo la Corte, l’accordo tra un politico e un procacciatore di voti può essere dimostrato anche attraverso elementi indiretti, come la notorietà criminale dell’intermediario e la sua capacità di influenzare il territorio. Non è quindi necessario dimostrare che le intimidazioni mafiose siano state effettivamente esercitate sugli elettori.
Nella ricostruzione dell’indagine sarebbe emerso un ruolo centrale di Squecco nella raccolta dei consensi durante la campagna elettorale e nel sostegno alla candidatura dell’allora moglie Stefania Nobili in una lista collegata al futuro sindaco. Secondo gli atti, quella candidatura sarebbe stata funzionale anche alla gestione del Lido Kennedy.
Gli elementi valutati dai giudici
Tra gli elementi presi in considerazione dai magistrati figurano intercettazioni e testimonianze che descriverebbero il peso criminale di Squecco nella Piana del Sele e nel Cilento. Una reputazione che, secondo i giudici, avrebbe reso credibile la promessa di procurare voti attraverso metodi intimidatori tipici della criminalità organizzata.
Le esigenze cautelari
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, indicando in particolare il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati. I giudici hanno fatto riferimento alla rete di rapporti costruita negli anni da Alfieri e ad alcuni comportamenti emersi durante le indagini, che – secondo la valutazione della Quinta Sezione – avrebbero potuto consentire all’ex sindaco di influenzare testimoni o collaboratori. Per queste ragioni il primo ricorso venne respinto e la misura degli arresti domiciliari confermata, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

