Si chiude con un punto fermo a favore dell'amministrazione comunale la contesa legale sul contributo d'imbarco applicato ai passeggeri dei traghetti in partenza da Salerno come riportato dall'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello promosso dalla compagnia di navigazione Travelmar, ponendo il sigillo definitivo sul balzello introdotto sotto la consiliatura dell'allora sindaco Enzo Napoli nell'ambito del piano di rientro finanziario legato al Patto Salva-Comuni per rimpinguare i bilanci di Palazzo Guerra.
Se in prima istanza il Tar Campania aveva dichiarato l'impugnativa fuori tempo massimo, i magistrati di Palazzo Spada hanno completamente ribaltato l'interpretazione procedurale, giudicando la tempestività dell'azione legale promossa dagli armatori ma respingendola totalmente nel merito:
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello promosso dalla compagnia di navigazione Travelmar, ponendo il sigillo definitivo sul balzello introdotto sotto la consiliatura dell'allora sindaco Enzo Napoli nell'ambito del piano di rientro finanziario legato al Patto Salva-Comuni per rimpinguare i bilanci di Palazzo Guerra.
Salerno, stangata sulle vie del mare: bocciato il ricorso Travelmar
L'offensiva giudiziaria era scattata a seguito dell'istituzione di una tariffa unica pari a 1,50 euro a carico di ogni viaggiatore in partenza dallo scalo salernitano. Le imprese del settore marittimo avevano espresso forte contrarietà, denunciando l'assenza di un tavolo di confronto preventivo e lamentando l'iniquità di un importo fisso privo di modulazione proporzionale in base al chilometraggio della rotta o alla tipologia di utenza.Se in prima istanza il Tar Campania aveva dichiarato l'impugnativa fuori tempo massimo, i magistrati di Palazzo Spada hanno completamente ribaltato l'interpretazione procedurale, giudicando la tempestività dell'azione legale promossa dagli armatori ma respingendola totalmente nel merito:
- Piena autonomia dell'ente: La normativa nazionale non impone alle amministrazioni locali alcun vincolo di proporzionalità nell'applicazione dei tributi aggiuntivi per i trasporti marittimi.
- Nessun obbligo di concertazione: Le procedure di partecipazione e le consultazioni con i soggetti private non trovano applicazione nella fase di adozione di provvedimenti a carattere generale e regolamentare.

