Un mazzo di fiori può sembrare, in apparenza, un gesto gentile o romantico. Ma, in determinate circostanze, può trasformarsi in una vera e propria molestia e rientrare nel reato di atti persecutori. A chiarirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 13521/2026.
La decisione riguarda il caso di un uomo già condannato per stalking nei confronti della sua ex fidanzata. Nonostante la precedente condanna, il divieto di avvicinamento e il divieto di comunicare con la donna, l’uomo le aveva fatto recapitare due omaggi floreali in momenti diversi.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda nasce a Cagliari, dove l’uomo era già stato condannato in primo grado e in Appello. Secondo quanto ricostruito, dopo una precedente sentenza irrevocabile per atti persecutori, l’imputato avrebbe inviato alla ex fidanzata due mazzi di fiori.
In un’occasione, l’omaggio era accompagnato da un biglietto di auguri per l’onomastico. Nell’altra, invece, insieme ai fiori era stata recapitata una lettera contenente frasi offensive, ingiuriose e volgari.
Il peso del contesto
Per la Cassazione, il punto centrale non è il gesto in sé, ma il contesto in cui viene compiuto. Un mazzo di fiori, preso isolatamente, può essere un segno di affetto. Ma se arriva dopo una lunga sequenza di comportamenti persecutori, una condanna definitiva e un divieto di contatto, assume un significato diverso.
In questo caso, l’invio degli omaggi floreali è stato interpretato come una nuova intromissione nella sfera personale e psicologica della vittima.
Il ricorso della difesa
La difesa dell’uomo aveva sostenuto che uno dei due invii non potesse essere considerato molesto o offensivo, perché accompagnato soltanto da un messaggio di auguri. Secondo questa tesi, il fatto che il gesto non fosse gradito dalla destinataria non sarebbe bastato a trasformarlo in una condotta persecutoria.
La Cassazione ha però respinto questa lettura, ricordando che, dopo una precedente condanna per stalking, per configurare un nuovo episodio di atti persecutori servono almeno due ulteriori condotte moleste o minacciose.
Perché i fiori sono stati considerati molestia
Secondo i giudici, l’invio dei mazzi di fiori doveva essere valutato alla luce del rapporto già compromesso tra i due e dei precedenti comportamenti dell’uomo.
Il gesto, proprio perché compiuto nonostante i divieti e la precedente condanna, avrebbe manifestato alla vittima la volontà dell’uomo di non interrompere la propria indebita presenza nella sua vita.
Il reato di atti persecutori
Il reato di stalking, previsto dall’articolo 612 bis del Codice Penale, punisce le condotte reiterate di minaccia o molestia che provocano nella vittima un grave stato d’ansia, un fondato timore per la propria sicurezza o la costringono a modificare le proprie abitudini di vita.
La pena prevista va da un anno a sei anni e sei mesi di reclusione, con possibili aumenti in presenza di specifiche circostanze aggravanti.
Il principio affermato dalla sentenza
La sentenza conferma un principio importante: non esistono gesti automaticamente innocui quando si inseriscono in una storia di persecuzione, paura o divieti giudiziari.
Anche un comportamento apparentemente ordinario, come mandare dei fiori, può diventare penalmente rilevante se rappresenta la prosecuzione di una pressione non desiderata sulla vittima.
Una decisione che guarda alla tutela della vittima
La pronuncia della Cassazione mette al centro la protezione della persona offesa e il significato concreto che un gesto assume dentro una determinata relazione.
Il messaggio è chiaro: dopo una condanna per stalking e un divieto di contatto, ogni nuova iniziativa verso la vittima può essere valutata come parte di una condotta persecutoria, anche quando viene presentata come un gesto gentile o affettuoso.

